IL T.A.R. DI SALERNO RIAFFERMA IL DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO   ALLE
SCUOLE SUPERIORI A CARICO DELLA PROVINCIA



            Con la Sentenza n. 167 del 22/2/06  ( Sentenza TAR Campania 22 febbraio 2006 ) il T.A.R. di Salerno ha per il momento posto un punto fermo alle incertezze sul
diritto al trasporto gratuito a lle scuole superiori  degli alunni con
disabilità, ponendolo a carico delle province.

            Infatti sino ad oggi si aveva una Sentenza del TAR di Catania
del 2002, che aveva affermato tale interpretazione della normativa vigente,
ma era stata smentita dal TAR  Liguria che  si basava su di una
interpretazione letterale dell'art 28 comma 1 della L.n. 118/1971 che
prevede espressamente tale gratuità solo per la scuola del'obbligo.

            Il T.A.R. di Salerno,  invece, opera un'interpretazione
"storico-evolutiva" della stessa norma, pervenendo allo stesso risultato del
TAR Catania, però con ampia motivazione.

            Giustamente osserva il TAR Salerno che la L.n. 118/71 , mentre
prevedeva la gratuità del trasporto scolastico a carico dei Comuni per la
scuola dell'obbligo, non stabiliva  il diritto degli alunni con disabiluità
alla frequenza delle scuole superiori. Ma proprio per questo motivo il comma
3 della stessa legge è stato dichiarato incostituzionale con la Sentenza
della Corte costituzionale n. 215/87. Dunque osserva il  TAR Salerno
essendosi esteso il diritto all'integrazione anche alle scuole superiori, si
debbono estendere anche le misure strumentali come il trasporto.

            Il TAR Liguria aveva invece sostenuto che la Sentenza della
Corte costituzionale riguardasse solo il diritto allo studio e non anche
quello al trasporto.

            Ma il TAR Salerno obietta che l'art 139 del decreto legislativo
n. 112/98 stabilisce che " il supporto organizzativo " per l'integrazione
nelle scuole superiori è a carico delle province. Il fatto che
tradizionalmente il trasporto fosse stato sempre a cairco dei Comuni è ormai
superato da un dato normativo letterale e logico-giuridico preciso. Infatti
, se è vero che l'art 7 della L.n. 328/00 non prevede fra i compiti delle
Province  anche quello del trasporto gratuito per l'integrazione nelle
scuole superiori e che l'art 14 della stessa legge pone a carico dei Comuni
di garantire la realizzazione del progetto globale di vita delle persone con
disabnilità,   , queste sono norme generali, mentre l'art 139 del decreto
legislativo n. 112/98 è una norma speciale, concernente specificamente
questa materia dell'integrazione scolastica e , come tale, prevale sulle
norme generali.

Sotto un profilo logico, dice la sentenza, Il trasporto a scuola è il primo
dei supporti che consentono  l'integrazione e quindi deve essere compreso
per necessità logica nel concetto di "supporto organizzativo".

            Sulla base di queste argomentazioni, il TAR Salerno ha
finalmente posto un punto fermo su un contenzioso che si trascina da oltre
sette anni.

            La gratuità del trasporto , a mio avviso, se una volta poteva
giustificarsi in termini di assistenza, oggi è oggetto di un diritto.
Infatti la recente L.n. 67/06  ha fissato il principio della non
discriminazione e delle pari opportunità per le persone con disabilità. Ora,
se  gli alunni con disabilità, che non sono autonome per andare a scuola,
dovessero pagarsi il  trasporto necessario, sarebbero discriminate
economicamente rispetto agli altri cittadini che tale trasporto possono
effettuare coi mezzi pubblici. Pertanto, ad essere precisi, non di gratuità
assoluta dovrebbe parlarsi, ma del trasporto specifico per loro allo stesso
costo dei mezzi pubblici accessibili agli altri cittadini.La gratuità
assoluta saprebbe  ancora di un beneficio assistenziale e , mi pare che con
questa nuova legge, l'epoca dei benefici dovrebbe aver ceduto il passo a
quella dei diritti in modo irreversibile.

            Roma 20/3/06



                                                                       Salvatore
Nocera

Responsabile del Settore giuridico dell'Osservatorio dell'Associazione
Italiana Persone Down sull'integrazione scolastica.





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